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Il Presidente Giorgio Napolitano
12 febbraio 2013
accoglie il ricorso contro il Comune di Ravenna |
VISTO il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica , proposto da Tondini Roberto per l’annullamento dell’ingiunzione n. 3899/2007 –P-G- 49788/2007 del 18/03/2011 emessa dal comune di Ravenna;
VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n 1054 e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 , recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
UDITO il parere n. 4999/12 , numero affare 04978/2011, espresso dal Consiglio di Stato – sezione prima nell’adunanza del 24 ottobre 2012, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;
Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETA
Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.
Roma, Addi 12 feb 2013
Giorgio Napolitano
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di sezione del 24 ottobre 2012
Numero affare 04978/2011
Oggetto:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Roberto Tondini nato a Ravenna il 10 maggio 1962 ed ivi residente contro il comune di Ravenna per l’annullamento dell’ingiunzione a demolire un capanno sull’arenile demaniale.
LA SEZIONE
Vista la relazione 14 novembre 2011 n. 14989 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso datato 15 luglio 2011;
visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione il 4 aprile 2012;
viste le controdeduzioni del comune di Ravenna;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Il comune di Ravenna. A seguito di accertamento di illecito riguardante l’esecuzione di opere abusive, con provvedimento P.G. 49788/2007 notificato ai sensi dell’articolo di procedura civile il 28 marzo 2011 ingiungeva al signor Roberto Tondini, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale dell’Emilia Romagna 21 ottobre 2004 n. 23, di demolire il capanno balneare, già in precedenza detenuto da altro titolare, di cui il medesimo ha la disponibilità. L’amministrazione comunale di Ravenna ritiene che tale capanno costituisca il risultato di un’attività illecita in quanto realizzato in area gravata da vincolo paesaggistico - ambientale, , in assenza del preliminare rilascio di specifici titoli edilizi e paesaggistici in sostituzione di un precedente manufatto, con dimensioni, planimetria, e sagoma diversi dalla costruzione preesistente.
Il signor Tondini con il ricorso straordinario in esame ha impugnato il provvedimento, ritenendolo viziato da violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione del principio di trasparenza e ragionevolezza. Sostiene il ricorrente di aver provveduto, a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento ricevute dagli uffici competenti, al ripristino del capanno nello stato indicato in concessione su indicazioni formulate dallo stesso ufficio del demanio del comune, limitandosi alla sostituzione del telaio in quanto il precedente capanno era crollato visto il cattivo stato della struttura in legno, dovuta alla vetustà e alla pessima manutenzione.
L’amministrazione, nelle sue controdeduzioni, rileva che l’art. XII 1 comma 1, del regolamento urbanistico edilizio prevede che in caso di crollo accidentale è possibile la ricostruzione del manufatto, purché la ricostruzione sia munita di idoneo titolo abilitativo. Nel caso di specie , invece, l’intervento di ricostruzione del capanno è stato realizzato senza ottemperare alle specifiche disposizioni previste per i crolli accidentali non essendo stato richiesto alcun titolo abilitativo alla ricostruzione di quanto crollato. Inoltre poiché il capanno presentava dimensioni e sagoma diverse come evidenziato dalla capitaneria di porto con verbale n. 13541/2005, esso non poteva essere considerato il risultato di un intervento di manutenzione ordinaria, né una fedele ricostruzione realizzata del capanno, ma una vera e propria nuova costruzione realizzata senza permesso a costruire ed autorizzazione ambientale, trattandosi di area soggetta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che comporta , in caso di mancata acquisizione dell’autorizzazione ambientale, la sanzione della demolizione , prevista anche dalla legge regionale n. 23 del 2004.
Il comune di Ravenna, nelle controdeduzioni sollecitate dalla Sezione col parere interlocutorio sopra indicato, ha precisato che il nuovo manufatto è completamente in legno e, rispetto alla precedente costruzione che aveva dimensioni di m. 3,45 x 2,24, ha dimensioni planimetriche di m. 3,00 x 2,02, escludendosi in tal modo che il medesimo possa considerarsi una fedele ricostruzione di quello precedente.
Considerato:
Nel territorio del comune di Ravenna, lungo il litorale e nell’ambito del demanio marittimo, insistono da tempo immemorabile numerosi capanni di legno ad uso balneare consentiti con concessione del demanio marittimo in favore dell’associazione dei “capannisti balneari” di Ravenna che rappresenta i concessionari dei singoli capanni.
Osserva la Sezione che nel caso di specie il ricorrente ha provveduto al ripristino dell’opera originaria su indicazioni formulate dallo stesso ufficio del demanio del comune, diminuendolo nelle sue dimensioni per riportarlo alla misura originaria (oltre ad eliminare la pavimentazione in lastre di cemento, una scalinata in legno e un forno metallico); e lo stesso ufficio demaniale del comune di Ravenna con nota del 26 agosto 2008 aveva comunicato che era stata comprovata la remissione in pristino stato dei manufatti insistenti sulle concessioni demaniali e pertanto il procedimento era stato archiviato. E’ evidente che, riducendo le dimensioni del manufatto, il risultato non può essere un capanno identico a quello demolito; e perciò giustamente il ricorrente lamenta la contraddittorietà del comportamento del comune e l’ illogicità delle contestazioni mosse al ricorrente. D’altra parte il ricorrente fa presente che, trattandosi di semplici capanni in legno, le concessioni demaniali venivano rilasciate indicandone soltanto l’ubicazione e le dimensioni, senza un progetto in relazione al quale si possa configurare una difformità dell’opera realizzata che non sia quella relativa alle predette indicazioni.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto , annullando il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
L’ESTENSORE
Rocco Antonio Cangelosi
IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
La storia
Decidemmo di comprare un piccolo e vecchio capanno di legno di 6 metri quadrati presente nella nostra concessione.
Il vecchio proprietario aveva commesso degli abusi edilizi ed aveva dei procedimenti a carico
Per poterlo comprare il capanno doveva essere "rimesso in pristino".
Su indicazione dell'ufficio del Demanio del Comune di Ravenna provvedemmo al ripristino eliminando gli abusi diminuendone le dimensioni, sostituendone il telaio marcio e le assi di legno in pessime condizioni. Riportammo il capanno alla forma originaria come da istruzioni dei funzionari comunali.
L' ufficio demaniale del Comune di Ravenna nell'agosto del 2008 comunicava che il procedimento per gli abusi precedenti veniva archiviato.
Facciamo presente che, come per tutti gli altri capanni presenti sul litorale trattandosi di semplici capanni in legno presenti sull'arenile da almeno 50 anni, le concessioni demaniali venivano rilasciate indicandone solo l'ubicazione e le dimensioni.
Nel marzo del 2011 il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci ci ingiungeva di demolire il capanno balneare in quanto secondo lui era oggetto di un'attività illecita nonostante l' ufficio comunale del demanio avesse archiviato il procedimento e cancellato il verbale penale a nome del precedente proprietario.
“la doverosa reazione repressiva a fronte di un palese illecito edilizio e paesaggistico" . cit Sindaco Fabrizio Matteucci
Abbiamo provveduto quindi ad impugnare il provvedimento del Comune di Ravenna attraverso il ricorso straordinario di fronte al Capo dello Stato consapevoli dell'eccezionalità e della difficoltà di ottenere un risultato favorevole, ma graniticamente consapevoli della nostra verità e dell'onestà che sempre ha contraddistinto il nostro lavoro .
Il provvedimento del Sindaco era viziato da violazioni di legge, eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione del principio di trasparenza e di ragionevolezza.
Il giorno 18 aprile 2013 in concomitanza del processo per il "25 aprile 2009 " abbiamo ricevuto la posta certificata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ci trasmetteva il decreto di accoglimento del nostro ricorso da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Uno degli ultimi atti del Presidente della Repubblica è stato l'accoglimento del ricorso straordinario della Duna degli Orsi contro il Comune di Ravenna nella persona del suo Sindaco.
Siamo dovuti ricorrere al Capo dello Stato per dimostrare per l'ennesima volta la nostra innocenza di fronte agli eccessi di potere del Comune di Ravenna nei nostri confronti, di fronte all'ennesima vessazione di un'amministrazione talmente concentrata su di noi da non accorgersi quello che invece succede attorno a noi.
Non abbiamo mai visto un simile accanimento da parte di un Sindaco nei confronti di una famiglia di imprenditori.
Un accanimento tale che ci ha costretti a sospendere le attività, che ci ha privato di energie e risorse, che ci sta sfiancando costringendoci a considerare l'idea di abbandonare la località e di cambiare mestiere.
5 stagioni di guerra insostenibile per chiunque.
Ma siamo consapevoli del fatto che ribellarsi al "sistema" comporta un prezzo molto alto.
La sentenza del 18 aprile ci condanna sulla base delle dichiarazioni del Comandante della Polizia Municipale che quel 25 aprile 2009 dichiarò che la musica era a tutto volume quando invece l'impianto stereo era spento e non era in corso alcun trattenimento danzante. La musica proveniva dagli stabilimenti balneari vicini.
E' la sua parola contro la realtà dei fatti. Contro le immagini delle videocamere di sorveglianza. Contro la parola dei nostri testimoni.
E' la parola di un Sindaco che si inventa 49 coma etilici per nutrire il suo sballo ed armare le sue armi nella lotta al ballo.
E' vero c'era tanta gente. Non abbiamo potuto impedirne l'accesso.
Siamo una spiaggia di 8.000 metri quadrati aperta su tutti i lati, siamo sul demanio, non c'è un ingresso, le persone possono accedere liberamente è impossibile impedirne l'ingresso e la legge ce lo vieta, ci vieta di di porre recinzioni, ci vieta di porre in essere quelle condizioni necessarie per impedire l'accesso ma nello stesso tempo ci condanna lasciando impuniti molti altri che invece continuano ad organizzare eventi in contrasto con le ordinanze.
Continuano sotto gli occhi di tutti, Comandante della Polizia Municipale e Sindaco compresi.
Continueremo a combattere le nostre battaglie.
Non possiamo tollerare che passi il messaggio che eravamo senza licenza.
Che il nostro lavoro era svolto a "scapito degli altri imprenditori" citando le parole del Sindaco.
Non è vero.
La musica era spenta e non era in corso alcun trattenimento danzante.
Abbiamo ampiamente dimostrato l'insussistenza delle responsabilità che ci vengono addebitate e lo dimostreremo anche in appello.
Come per la penosa storia del piccolo capanno di legno .
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Il piccolo capanno della Duna degli Orsi
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